Ricorso al Prefetto avverso accertamento di violazione al Codice della Strada

Il ricorso può essere presentato al Prefetto o IN ALTERNATIVA al Giudice di Pace

Cos'è

Ai sensi dell'art. 203 del C.d.S. avverso un verbale di accertamento di violazione al C.d.S. si può presentare ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione.

Il ricorso al Prefetto è alternativo al ricorso al Giudice di Pace.

I ricorsi presentati, siano essi stilati sull'apposito modulo che su carta libera, devono contenere ogni indicazione utile a determinare nell'Autorità  a cui si chiede il giudizio il convincimento dell'esistenza delle ragioni per le quali si chiede l'annullamento del verbale.

Il pagamento della sanzione pecuniaria rende inammissibile il ricorso.

A chi si rivolge

Destinatari

Qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta e non sia stata proposta opposizione al Giudice di Pace, il trasgressore o l'obbligato in solido, se ritengono illegittimo il verbale, possono proporre, entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notifica, ricorso al Prefetto di Teramo.

Chi può presentare
Il trasgressore (conducente) o l'obbligato in solido (proprietario del veicolo)

Accedere al servizio

Come si fa

Il ricorso è uno scritto in carta libera, firmato in originale con firma autografa, con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione, citando compiutamente gli estremi del verbale e l'organo che lo ha redatto. Nell'istanza conclusiva di annullamento del verbale, può essere inserita la richiesta di audizione personale. 

Il ricorso può essere presentato alternativamente con le seguenti modalità:

  • per il tramite del Comando di Polizia Locale, consegnandolo in forma cartacea allo sportello dell'Ufficio Protocollo del Comune di Mosciano Sant'Angelo o trasmesso a mezzo PEC all'indirizzo comune.mosciano.te@legalmail.it o tramite raccomandata A.R.;
  • trasmesso a mezzo PEC o raccomandata A.R. alla Prefettura di Teramo.
Cosa si ottiene

Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed ai documenti ad esso allegati:

  • se ritiene fondato il ricorso, emette una ordinanza con la quale stabilisce l'archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie - es. sequestro del veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida e decurtazione dei punti dalla patente. Decorsi i termini di legge, senza che sia stata adottata ordinanza ingiunzione, il ricorso ammissibile (che non sia stato rigettato) si intende accolto, perciò non dovrà essere pagata alcuna sanzione pecuniaria e non verranno detratti punti dalla patente. 
  • se il Prefetto non ritiene fondato il ricorso, lo rigetta, emettendo un'ordinanza ingiunzione che, a cura dell'organo accertatore, sarà notificata al ricorrente entro 150 giorni dalla data di emissione di tale decreto.  

L'ordinanza ingiunzione con la quale il Prefetto rigetta il ricorso stabilisce una sanzione pecuniaria pari almeno alla metà del massimo della sanzione edittale (nella maggior parte dei casi la multa almeno raddoppia). 

 

 

Procedure collegate all'esito

In caso di mancato accoglimento del ricorso il Prefetto ingiunge il pagamento della sanzione in misura doppia rispetto a quella originaria indicata sul verbale. Le modalità di pagamento sono indicate sul provvedimento del Prefetto. In caso di mancato pagamento il verbale sarà iscritto a ruolo e sarà attivata la procedura esecutiva prevista.

L’Ordinanza-ingiunzione di pagamento del Prefetto si può impugnare entro 30 giorni dalla notifica, presentando opposizione (è sempre un ricorso) direttamente presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Teramo.

Riferimento telefonico
085.80631242-246

Cosa serve

E' opportuno, ma non obbligatorio, che al ricorso venga allegato il verbale di cui si chiede l'esame (meglio se in originale).

Tutti gli allegati sono facoltativi ed inseriti dal ricorrente allo scopo di far valere e/o dimostrare le proprie ragioni.

Gli eventuali allegati dovranno comunque essere segnalati nel ricorso con apposito elenco. Il ricorso avverso il preavviso di accertamento, ossia del foglietto lasciato sul parabrezza del veicolo, è inammissibile. Chi volesse presentare ricorso dovrà  attendere la notifica del verbale e  ricorrere avverso il verbale.

Il ricorrente può altresì chiedere di essere sentito personalmente.

Modulistica

Costi e vincoli

Costi

La presentazione del ricorso al Prefetto è gratuita.

Tempi e scadenze

Dal ricevimento del ricorso il Comando di Polizia Municipale ha 60 giorni di tempo per istruire il fascicolo e trasmetterlo in Prefettura.
La Prefettura ha a disposizione 120 giorni per emettere provvedimento d'ingiunzione di pagamento o d'archiviazione del verbale.
Il provvedimento di rigetto del ricorso ed ingiunzione di pagamento deve essere notificato entro 150 giorni dalla sua data di emissione.

Casi particolari

La presentazione dell'opposizione oltre la scadenza del termine o da parte di un soggetto non legittimato o dopo aver pagato la sanzione determina la inammissibilità del ricorso stesso.

Ulteriori informazioni

Data creazione
21 March 2022

Ultimo aggiornamento
2025-04-28 12:30:37