Segnalazione - Whistleblowing

Piattaforma di segnalazione illeciti predisposta dal Comune di Mosciano Sant'Angelo

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L'articolo 54bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, introduce le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il cosiddetto whistleblowing.

In particolare, il comma 5 dispone che, in base alle nuove linee guida di ANAC, le procedure per il whistleblowing debbano avere caratteristiche precise. In particolare "prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione".

Il Comune di Mosciano Sant’Angelo ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

Chi può segnalare

All’ indirizzo esposto,  dipendenti pubblici; lavoratori subordinati di soggetto del settore privato;lavoratori autonomi; collaboratori, liberi professionisti e consulenti; volontari e tirocinanti (anche non retribuiti);azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza che prestano opere o servizi con il Comune di Mosciano Sant’Angelo, potranno fare segnalazioni in conformità con quanto previsto dalla Legge n.179/2017, utilizzando un questionario appositamente elaborato da Transparency International Italia per il contrasto alla corruzione.

I suddetti soggetti potranno segnalare le violazioni e gli illeciti di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, sia quando il rapporto giuridico che li lega all’ente sia in corso, sia quando lo stesso sia cessato o non sia ancora iniziato (es. periodo di prova).

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Cosa si può segnalare

Le violazioni oggetto di segnalazione consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali come meglio dettagliato all’art. 2 del D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023.

È necessario che la segnalazione presentata dal segnalante sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della presunta violazione.

Modalità di segnalazione

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario web e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) dell’ Ente che ne cura l’attività istruttoria e pone quindi in essere gli atti necessari a un’ attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute. Le informazioni da fornire sono quelle previste dal Modulo per la segnalazione di condotte illecite elaborato dall'ANAC.

Nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti; la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

Le segnalazioni effettuate dal dipendente pubblico sono tutelate con riservatezza dell’identità ai sensi dell’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ed anche se inviate in forma anonima in prima istanza, potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire l'eventuale tutela legale.

La tutela non si applica nei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione ai sensi dell’art. 2043 del codice civile.

Si informa che, laddove dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale e di danno erariale, l’Ente provvederà a trasmettere la segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie.

Collegati alla piattaforma

Altri dati

La specifica informativa  ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per il trattamento dei dati personali del Soggetto che segnala illeciti – whistleblower è pubblicata  nella Sezione dedicata.

Allegati

Ultimo aggiornamento: 06/08/2026, 18:02

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