Valutazione e feedback

Cos'è

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n. 76 riguardante la "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" che regolamenta la convivenza di fatto, sia eterosessuale che omosessuale, volta ad istituire un nuovo "rapporto" dal quale possono derivare specifici diritti e doveri fra i conviventi.
 

Possono essere conviventi due persone:

  • maggiorenni
  • non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile;
  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
  • coabitanti ed aventi dinmora abituale nello stesso Comune.

La cancellazione della Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:

• d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Milano di uno o entrambi i componenti della  Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
• su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di  entrambe le parti interessate). 

La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto unitamente ai documenti di identità dei dichiaranti dovrà essere inviata secondo le stesse modalità della costituzione.

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione  di un contratto di convivenza.
Il contratto , le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Copia dell’accordo sarà trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi con modalità che saranno indicate nelle istruzioni ministeriali  successive.
Il  contratto  può  contenere:
    a)  l’indicazione  della  residenza;
    b)  le  modalità  di  contribuzione  alle  necessità  della  vita  in  comune,  in  relazione alle  sostanze  di  ciascuno  e  alla  capacità  di lavoro  professionale  o  casalingo;
    c)  il  regime  patrimoniale  della  comunione  dei  beni,  di cui  alla  sezione  III  del capo VI del titolo VI del libro primo del codice  civile, modificabile in qualunque momento in corso della convivenza.

Accedere al servizio

Come si fa

Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo allegato) unitamente alle copie dei documenti di identità. 
La dichiarazione può essere inoltrata:
- via e-mail alla casella: servizidemografici@comune.mosciano.te.it o alla pec comune.mosciano.te@legalmail.it
- via fax al n. 08580631219
- via posta raccomandata all'Ufficio Anagrafe - Piazza Quattro Novembre n. 10 - 64023 Mosciano Sant'Angelo.
L'inoltro via casella email è consentito seguendo una delle seguenti modalità:
a) acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC
b) sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitale di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC
Oppure, occorre presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe con i documenti d'identità validi. Può presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto purché in possesso della fotocopia del documento d'identità del componente assente. Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i componenti.

Cosa si ottiene

Convivenza di fatto

Indirizzo
Comune di Mosciano Sant'Angelo, Piazza IV Novembre, Mosciano Sant'Angelo, TE, Italia
Orario per il pubblico

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00
Giovedì dalle ore 15:15 alle ore 17:45

Posizione sulla cartina
Riferimento telefonico
085.80631218/217

Ulteriori informazioni

Data creazione
17 March 2022

Ultimo aggiornamento
2022-10-05 12:17:26