Cos'è
In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n. 76 che ha introdotto le unioni civili.
L'unione civile si costituisce tra persone dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all'Ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni. le parti dell'unione acquistano gli stessi diritti ed assumono gli stessi doveri.
Il procedimento si articola in due fasi:
- la richiesta delle parti di voler costituire l'unione civile;
- la dichiarazione di voler costituire l'unione civile.
Fra le due fasi vi è l'istruttoria dell'ufficio, volta ad accertare il possesso dei requisiti.
Requisiti di accesso
Possono chiedere l’unione civile persone dello stesso sesso maggiorenni, sia italiane che straniere, capaci di agire. Non c’è obbligo di residenza nel Comune.
Gli stranieri dovranno allegare alla richiesta un Nulla-osta alla costituzione dell’Unione Civile rilasciato dall’Autorità diplomatica/consolare in Italia dello stato estero di cittadinanza.
Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile:
a)la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
b)l'interdizione di una delle parti per infermita' di mente;
c)la sussistenza tra le parti dei rapporti di parentela, affinità ed adozione di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
d)la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.
Le parti fanno congiuntamente richiesta all’Ufficio di Stato civile di un Comune a loro scelta. L’Ufficio redige immediatamente il processo verbale della richiesta invitando le parti a comparire di fronte a sé al fine di rendere la dichiarazione costitutiva dell’unione.
Entro 15 giorni dalla richiesta, l’Ufficio procede alla verifica delle dichiarazioni rese acquisendo tutta la documentazione idonea, nonché richiedendo eventuali integrazioni/rettifiche delle stesse.
L’unione civile è costituita dall’Ufficiale di Stato civile (Sindaco o delegato).
Normativa di riferimento
L. 20 maggio 2016, n. 76
D.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 144
D.M. 28 luglio 2016