Comunicazione di ospitalità nei confronti di extracomunitari
Dettagli del servizio
Comunicazione di ospitalità di cittadini stranieri o apolidi.
A chi è rivolto
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita un cittadino non appartenente all’Unione Europea, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili.
Descrizione
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita un cittadino non appartenente all’Unione Europea, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta mediante "comunicazione di ospitalità", entro 48 ore, all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.
Come fare
Comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza mediante compilazione del modello "comunicazione di ospitalità" nel quale devono essere indicati:
- generalità del dichiarante;
- generalità dello straniero (estremi del passaporto o del documento di identificazione);
- ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio;
- a quale titolo è avvenuta la cessione.
Alla comunicazione devono essere allegati:
- copia fronte/retro del documento di identità del dichiarante;
- copia del documento del cittadino extracomunitario interessato (copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia del passaporto - pagina dei dati anagrafici e del visto d'ingresso).
Cosa serve
- Modulo "comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario";
- copia documento di identità del dichiarante;
- copia documento del cittadino extracomunitario.
Allegati
Cosa si ottiene
Ricevuta di avvenuta presentazione della comunicazione.
Tempi e scadenze
La dichiarazione scritta deve essere resa entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità.
L'omessa o la ritardata comunicazione di ospitalità comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro.
Quanto costa
Non sono previsti costi di istruttoria.
Accedi al servizio
Per avere informazioni sul procedimento in questione è consigliabile contattare direttamente l’ufficio che lo fornisce.
Ulteriori informazioni
L'art. 7 del D.Lgs. 286/1998 c.d. Testo Unico sull’Immigrazione, prevede un adempimento che, seppur con finalità diverse, ha un contenuto simile a quello previsto in caso di dichiarazione di cessione fabbricato dall’art. 12 della legge 18 maggio 1978 n.191. La norma sulla dichiarazione di cessione fabbricato ha valenza generale, ovvero pone un obbligo a carico di “chiunque ceda” a vantaggio di qualsivoglia persona, mentre la normativa di cui al citato art.7 non si riferisce al solo caso di cessione ma anche a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità nei confronti di uno “straniero od apolide”, fornita dal datore di lavoro o dal mero ospitante. Occorre precisare che per “straniero” si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario. Laddove in presenza dei requisiti richiesti dall’art. 12 citato, venga effettuata, in favore dello straniero la dichiarazione di cessione fabbricato , non occorre una seconda comunicazione ai sensi dell’art.7. Viceversa la dichiarazione di mera ospitalità dello straniero non sostituisce in alcun caso la dichiarazione di cessione fabbricato, laddove sia concesso un uso esclusivo superiore a 30 giorni.
Contatti
Ultimo aggiornamento: 25/05/2025, 10:22