Rateizzazione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada
Dettagli del servizio
Istanza di rateizzazione di sanzioni per violazioni al Codice della Strada.
A chi è rivolto
Al trasgressore o all’eventuale obbligato in solido.
La rateizzazione può essere concessa solo a favore dei soggetti tenuti al pagamento, su specifica richiesta del debitore e in presenza di una condizione di "comprovato disagio economico".
Descrizione
Ai sensi dell'art. 202-bis del Codice della Strada, i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
Può avvalersi della facoltà chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
La richiesta di rateizzazione di sanzioni relative a verbali emessi dal personale del Corpo di Polizia Locale di Mosciano S.A., va inoltrata allo stesso.
Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, può essere disposta la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000.
L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100.
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. L'istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.
Come fare
Il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido, tenuti al pagamento di una sanzione per una o più violazioni al Codice della Strada accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono inoltrare formale richiesta, per la ripartizione del pagamento in rate mensili.
La richiesta di rateizzazione, per i verbali di competenza della Polizia Locale di Mosciano Sant'Angelo, può essere presentata:
- consegnandola in forma cartacea allo sportello dell'Ufficio Protocollo del Comune di Mosciano Sant'Angelo;
- trasmesso a mezzo PEC a comune.mosciano.te@legalmail.it;
- inviandola tramite posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a Comando Polizia Locale del Comune di Mosciano Sant'Angelo, Piazza IV Novembre, 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE).
Cosa serve
- richiesta rateizzazione;
- copia del documento d'identità del richiedente;
- copia del verbale di accertamento;
- documentazione attestante l'impossibilità di adempiere in un'unica soluzione (CUD, 730 o attestazione Isee).
Allegati
Cosa si ottiene
Provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di pagamento rateale
Tempi e scadenze
L'istanza di rateizzazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.
Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di pagamento rateale.
Decorso il suddetto termine di novanta giorni, l'istanza si intende respinta.
In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.
Accedi al servizio
Per avere informazioni sul procedimento in questione è consigliabile contattare direttamente l’ufficio che lo fornisce.
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Ultimo aggiornamento: 25/05/2025, 10:17