Richiesta attestazione di regolarità di soggiorno per cittadini comunitari

Dettagli del servizio

    Servizio attivo

Richiesta attestazione di regolarità di soggiorno

A chi è rivolto

Ai cittadini comunitari

Descrizione

L'attestazione di regolarità  di soggiorno sostituisce il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura e viene rilasciata:

  • ai cittadini comunitari che richiedono la residenza senza possedere un titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura o da altro Comune italiano;
  • ai cittadini comunitari che richiedono la residenza possedendo un titolo di soggiorno valido o già  scaduto e rilasciato dalla Questura;
  • ai cittadini comunitari che richiedono la residenza possedendo un titolo di soggiorno rilasciato da un altro Comune italiano;
  • ai cittadini comunitari già  residenti in possesso di un titolo di soggiorno valido o già  scaduto rilasciato dalla Questura.

L'Attestazione di regolarità  di soggiorno è personale e non ha scadenza; la sua validità  è subordinata alla permanenza dei requisiti necessari per il rilascio. Deve essere richiesta da tutti i cittadini comunitari che soggiornano in Italia da più di 3 mesi privi di titolo di soggiorno valido

Requisiti di accesso

Possono richiedere l'attestazione di regolarità di soggiorno:

  • i cittadini comunitari che richiedono la residenza senza possedere un titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura o da altro Comune italiano;
  • i cittadini comunitari che richiedono la residenza possedendo un titolo di soggiorno valido o già scaduto e rilasciato dalla Questura;
  • i cittadini comunitari che richiedono la residenza possedendo un titolo di soggiorno rilasciato da un altro Comune italiano;
  • i cittadini comunitari già residenti in possesso di un titolo di soggiorno valido o già scaduto rilasciato dalla Questura.

Normativa di riferimento

  • Direttiva 2004/38/Ce
  • Decreto legislativo n. 30 del 06.02.2007 e ss. mm.

Come fare

Presentazione dell'istanza con la documentazione necessaria allegata

Cosa serve

Il lavoratore subordinato deve presentare:

passaporto o carta d’identità del paese d’origine;
contratto di lavoro o ultima busta paga ed attestazione del Centro per l’impiego.
Il lavoratore autonomo deve presentare:

passaporto o carta d’identità del paese d’origine;
ricevuta iscrizione camera di commercio o Albo imprese artigiane o visura camerale;
dichiarazione dei redditi o bilancio o fatture comprovanti le risorse economiche minime.
Il libero professionista deve presentare:

passaporto o carta d’identità del paese d’origine;
certificato di attribuzione partita Iva rilasciato dall’Agenzia delle entrate;
dichiarazione dei redditi o bilancio o fatture comprovanti le risorse economiche minime.
Il familiare di lavoratore deve presentare:

passapoporto o carta d’identità,
certificazione del rapporto parentale tradotta e legalizzata.
Lo studente deve presentare:

passaporto o carta d’identità del paese d’origine,
certificato di iscrizione presso un isituto pubblico o privato riconosciuto dalla normativa vigente;
assicurazione sanitaria di almeno 1 anno o pari al corso di studi se inferiore all’anno;
disponibilità risorse economiche minime secondo i parametri della normativa.
Il non lavoratore deve presentare:

passaporto o carta d’identità del paese d’origine,
assicurazione sanitaria di almeno 1 anno,
disponibilità risorse economiche minime secondo i parametri di cui alla normativa.

Modulistica

  • Modulo di riconoscimento del diritto di soggiorno in Italia 

Allegati

Cosa si ottiene

 Attestazione di regolarità di soggiorno

Tempi e scadenze

La richiesta delle attestazioni di soggiorno può essere fatta in qualsiasi momento. 
L'attestato è valido a tempo indeterminato, ma perde la sua efficacia nel caso in cui l'interessato perda i requisiti di regolarità di soggiorno.
 

Quanto costa

Due marche da bollo da euro 16,00 (una per l’istanza - se non contestuale alla dichiarazione di residenza - ed una per l’attestazione)

Accedi al servizio

Per avere informazioni sul procedimento in questione è consigliabile contattare direttamente l’ufficio che lo fornisce.

Contatti

Ultimo aggiornamento: 20/05/2025, 13:15

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