Richiesta attestazione di regolarità di soggiorno per cittadini comunitari
Dettagli del servizio
Richiesta attestazione di regolarità di soggiorno
A chi è rivolto
Ai cittadini comunitari
Descrizione
L'attestazione di regolarità di soggiorno sostituisce il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura e viene rilasciata:
- ai cittadini comunitari che richiedono la residenza senza possedere un titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura o da altro Comune italiano;
- ai cittadini comunitari che richiedono la residenza possedendo un titolo di soggiorno valido o già scaduto e rilasciato dalla Questura;
- ai cittadini comunitari che richiedono la residenza possedendo un titolo di soggiorno rilasciato da un altro Comune italiano;
- ai cittadini comunitari già residenti in possesso di un titolo di soggiorno valido o già scaduto rilasciato dalla Questura.
L'Attestazione di regolarità di soggiorno è personale e non ha scadenza; la sua validità è subordinata alla permanenza dei requisiti necessari per il rilascio. Deve essere richiesta da tutti i cittadini comunitari che soggiornano in Italia da più di 3 mesi privi di titolo di soggiorno valido
Requisiti di accesso
Possono richiedere l'attestazione di regolarità di soggiorno:
- i cittadini comunitari che richiedono la residenza senza possedere un titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura o da altro Comune italiano;
- i cittadini comunitari che richiedono la residenza possedendo un titolo di soggiorno valido o già scaduto e rilasciato dalla Questura;
- i cittadini comunitari che richiedono la residenza possedendo un titolo di soggiorno rilasciato da un altro Comune italiano;
- i cittadini comunitari già residenti in possesso di un titolo di soggiorno valido o già scaduto rilasciato dalla Questura.
Normativa di riferimento
- Direttiva 2004/38/Ce
- Decreto legislativo n. 30 del 06.02.2007 e ss. mm.
Come fare
Presentazione dell'istanza con la documentazione necessaria allegata
Cosa serve
Il lavoratore subordinato deve presentare:
passaporto o carta d’identità del paese d’origine;
contratto di lavoro o ultima busta paga ed attestazione del Centro per l’impiego.
Il lavoratore autonomo deve presentare:
passaporto o carta d’identità del paese d’origine;
ricevuta iscrizione camera di commercio o Albo imprese artigiane o visura camerale;
dichiarazione dei redditi o bilancio o fatture comprovanti le risorse economiche minime.
Il libero professionista deve presentare:
passaporto o carta d’identità del paese d’origine;
certificato di attribuzione partita Iva rilasciato dall’Agenzia delle entrate;
dichiarazione dei redditi o bilancio o fatture comprovanti le risorse economiche minime.
Il familiare di lavoratore deve presentare:
passapoporto o carta d’identità,
certificazione del rapporto parentale tradotta e legalizzata.
Lo studente deve presentare:
passaporto o carta d’identità del paese d’origine,
certificato di iscrizione presso un isituto pubblico o privato riconosciuto dalla normativa vigente;
assicurazione sanitaria di almeno 1 anno o pari al corso di studi se inferiore all’anno;
disponibilità risorse economiche minime secondo i parametri della normativa.
Il non lavoratore deve presentare:
passaporto o carta d’identità del paese d’origine,
assicurazione sanitaria di almeno 1 anno,
disponibilità risorse economiche minime secondo i parametri di cui alla normativa.
Modulistica
- Modulo di riconoscimento del diritto di soggiorno in Italia
Allegati
Cosa si ottiene
Attestazione di regolarità di soggiorno
Tempi e scadenze
La richiesta delle attestazioni di soggiorno può essere fatta in qualsiasi momento.
L'attestato è valido a tempo indeterminato, ma perde la sua efficacia nel caso in cui l'interessato perda i requisiti di regolarità di soggiorno.
Quanto costa
Due marche da bollo da euro 16,00 (una per l’istanza - se non contestuale alla dichiarazione di residenza - ed una per l’attestazione)
Accedi al servizio
Per avere informazioni sul procedimento in questione è consigliabile contattare direttamente l’ufficio che lo fornisce.
Contatti
Ultimo aggiornamento: 20/05/2025, 13:15