Rilascio e/o rinnovo contrassegno disabili
Dettagli del servizio
Rilascio e/o rinnovo contrassegno disabili definitivo o temporaneo
A chi è rivolto
Destinatari
Il contrassegno disabili definitivo con validità per cinque anni può essere richiesto da soggetti con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o non vedenti.
Il contrassegno disabili temporaneo può essere rilasciato a tempo determinato per un periodo inferiore ai cinque anni a soggetti disabili e/o invalidi temporaneamente, in conseguenza di infortunio o altre cause patologiche, previa certificazione medica con espressa indicazione dei tempi di validità del contrassegno.
Descrizione
Possono ottenere il contrassegno per disabili, ai sensi dell’art. 188 del C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e ss.mm.ii.) e art. 381 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), le “persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” e “i non vedenti” (ai sensi del D.P.R. 503/1996). Può essere concesso anche alle “persone temporaneamente invalide”, a causa di infortunio o per altre cause patologiche, per un periodo di tempo determinato.
Il contrassegno, personale e non cedibile, non vincolato a un singolo veicolo, ha validità di cinque anni, a meno che non sia a tempo determinato in conseguenza di un'invalidità temporanea del richiedente.
Quando esposto, il contrassegno rende visibili solo gli estremi dell'autorizzazione, mentre i dati che identificano il titolare, riportati sul retro, non sono visibili dall'esterno dell'auto
Come fare
L'interessato può presentare apposita domanda al Comune di residenza allegando la certificazione medica attestante capacità di deambulazione ridotta o cecità, rilasciata dall'Ufficio di Medicina Legale della Asl di appartenenza.
Il D.P.R. n.151/2012 prevede espressamente sul retro la firma del richiedente, pertanto non è possibile procedere al rilascio del contrassegno per delega.
Cosa serve
Documenti necessari per il rilascio:
- modulo di richiesta compilato e sottoscritto dall'interessato;
- certificazione medica rilasciata dal servizio di Medicina Legale della ASL di appartenenza, attestante la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta o la cecità totale oppure verbale di valutazione della L. 104/92 con il quale si accerta una impedita o ridotta capacità di deambulazione;
- copia del documento d'identità;
- foto tessera recente (non più di sei mesi)
- marca da bollo da € 16,00 in caso di rilascio di contrassegno temporaneo (con certificazione medica avente validità inferiore a 5 anni)
Per il rinnovo del contrassegno definitivo:
- modulo di richiesta compilato e sottoscritto dall'interessato;
- certificazione medica del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio;
- copia del documento d'identità;
- restituzione del contrassegno scaduto in originale;
- foto tessera recente (non più di sei mesi).
Il rinnovo non è automatico e deve essere richiesto entro 90 giorni dalla scadenza del precedente contrassegno.
Allegati
Cosa si ottiene
Rilascio o rinnovo contrassegno invalidi definitivo (con validità per cinque anni) in caso di invalidità permanente);
Rilascio contrassegno invalidi temporaneo a tempo determinato in caso di invalidità temporanea.
Tempi e scadenze
Ai sensi dell’art. 2 c. 2 della Legge n. 241 del 07 agosto 1990, il procedimento di rilascio/rigetto del contrassegno invalidi si concluderà nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della domanda.
In caso di decesso del titolare, di perdita dei requisiti o di scadenza del termine di validità, il contrassegno deve essere restituito all'ufficio competente che lo ha rilasciato.
Quanto costa
N. 1 marca da bollo da € 16,00 in caso di rilascio di contrassegno temporaneo.
Accedi al servizio
Per avere informazioni sul procedimento in questione è consigliabile contattare direttamente l’ufficio che lo fornisce.
Ulteriori informazioni
Per il rilascio del duplicato a seguito di furto o smarrimento del contrassegno, gli interessati dovranno presentare apposita istanza in carta semplice allegando:
- in caso di furto: denuncia di furto presentata alla competente Autorità;
- in caso di smarrimento: denuncia di smarrimento presentata alla competente Autorità.
Contatti
Ultimo aggiornamento: 02/05/2025, 12:18